Ambiente Controlli di efficienza energetica

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Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale aventi potenza termica utile nominale superiore o uguale a 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale superiore o uguale a 12 kW.

I controlli di efficienza energetica sono svolti da tecnici abilitati in occasione di uno degli interventi periodici di controllo e manutenzione dell’impianto termico e riguardano:

  • l’analisi della combustione
  • il sistema di generazione dell’aria
  • la verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura
  • la verifica della presenza e funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, ove previsti


Al termine delle operazioni di controllo, il tecnico annota l’intervento sul libretto di impianto, redige e sottoscrive il “rapporto di controllo di efficienza energetica” (RCEE), e lo trasmette, in formato digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici (CAITEL), versando il contributo dovuto in base alla fascia di potenza dell’impianto (tabella B in allegato). Una copia viene rilasciata al responsabile di impianto, che la sottoscrive per presa visione e la allega al libretto di impianto.
 

Il contributo va pagato direttamente al manutentore, che si occuperà di trasferire la somma all’autorità competente tramite pagamento informatizzato.

 

Periodicità dei controlli di efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica va eseguito con la frequenza indicata nella tabella A in relazione alla tipologia di impianto, al combustibile impiegato, alla potenza termica ed all’età del generatore.
La trasmissione del rapporto di efficienza energetica al Catasto Regionale degli Impianti Termici è a cura del manutentore e va effettuata:

  • all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore
  • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (quali il generatore di calore)
  • nel caso di interventi che possano modificare l’efficienza energetica
  • in tutti i casi che non rientrino nelle precedenti ipotesi, secondo la tabella A
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Ultimo aggiornamento: 23/02/2023