Edilizia Adempimenti - Sicurezza lavori

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In applicazione dell’art. 90 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in caso di affidamento di lavori privati a seguito di presentazione di pratiche edilizie, a una impresa datore di lavori o ad un lavoratore autonomo, prima dell’inizio dei lavori, è prevista la trasmissione all'Amministrazione competente della seguente documentazione, precisando il nominativo dell’esecutore delle opere ed i dati fiscali dello stesso:

  1. Dichiarazione resa dal committente o dal responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarazione contenuta nell'apposito modulo fornito dal sistema operativo informatico in sede di compilazione ;
  2. Copia della notifica preliminare all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti nei casi previsti all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell’art. 14 - comma sei bis – della Legge 35/2012 il Documento Unico Regolarità Contributiva “D.U.R.C.” non deve essere più prodotto al Comune.

Le dichiarazioni e la documentazione necessaria è contenuta nella modulistica informatica per la presentazione delle pratiche edilizie.

Nei casi di accertata inosservanza delle disposizioni dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008, l’efficacia del titolo edilizio è sospesa e il provvedimento di sospensione viene inviato all'Ispettorato del Lavoro.

Gli obblighi che precedono non si applicano in caso di lavori eseguiti esclusivamente in proprio dal richiedente.

 
Ultimo aggiornamento: 10/06/2019